Agevolazioni fiscali per portatori di handicap IVA 4%

L’agevolazione iva al 4% è prevista per acquisto e/o affitto di ausili e protesi che, per loro caratteristiche oggettive, hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego, se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.

Possono godere dell’aliquota IVA al 4% agevolata i seguenti prodotti:

  • apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
  • oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
  • oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
  • poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
  • i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
  • protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

L’accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista della ASL, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.La documentazione va presentata al venditore al momento dell’acquisto.

Riferimenti Legislativi

  • Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 Dipartimento Entrate – Affari Giuridici – Serv. III – Div. VII, “Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 – Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”
  • Legge 28 Luglio 1989, n. 263, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989, n. 176 – Art. 1 comma 3 bis
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972, n. 292.

Prassi
L’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.